Si fanno più semplici gli adempimenti antiriciclaggio per le operazioni di cessione di crediti, il cosiddetto factoring.
A cadere, come spiega lassociazione degli operatori, è lobbligo di verificare e registrare nellArchivio Unico Informatico i dati dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti.
A sottolinearlo è lo stesso segretario generale di Assifact, Alessandro Carretta: «Le modifiche non compromettono lefficacia dellantiriciclaggio ma evitano duplicazioni inutili e costose».
Accogliendo una richiesta in tal senso di Assifact, lAssociazione per il Factoring che riunisce le società del settore, la Banca dItalia ha deciso di rivedere la normativa in materia eliminando gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione nellArchivio unico informatico (Aui) dei dati dei debitori ceduti (i cui debiti vengono appunto ceduti dal creditore alla società di factoring).
Le modifiche sono indicate e spiegate in un documento che Bankitalia ha posto in pubblica consultazione sul proprio sito (vedi allegato)
«Grazie a Banca dItalia – dice Carretta – il nostro Paese è allavanguardia nella lotta al riciclaggio. Il settore del factoring dà comunque un contributo importante grazie al monitoraggio sulle società che cedono i loro crediti e sulle transazioni commerciali sottostanti loperazione di factoring».
Il termine per presentare osservazioni e commenti a Bankiltalia scade il prossimo 19 settembre.
«Le modifiche – si legge nel documento, dal titolo Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring – chiariscono che il ceduto non è cliente, nemmeno occasionale, della società cessionaria (la società di factoring, o “factor”, ndr); pertanto, le operazioni dallo stesso effettuate non vanno sottoposte ad adeguata verifica né registrate in Archivio Unico Informatico».
Assifact aveva segnalato a Bankitalia difficoltà di ordine pratico per le società di factoring.
In particolare, come viene sottolineato nello stesso documento dellIstituto di Vigilanza, la circostanza che le società di factoring non hanno solitamente rapporti diretti con i debitori ceduti, né potrebbero avvantaggiarsi di forme di identificazione eventualmente svolte dai creditori originari (quelli che cedono i loro crediti alle società di factoring, ndr), in quanto questi sono per lo più società commerciali non sottoposte a obblighi di antiriciclaggio.
Fonte:
Il Sole 24 Ore
Si fanno più semplici gli adempimenti antiriciclaggio per le operazioni di cessione di crediti, il cosiddetto factoring.
A cadere, come spiega lassociazione degli operatori, è lobbligo di verificare e registrare nellArchivio Unico Informatico i dati dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti.
A sottolinearlo è lo stesso segretario generale di Assifact, Alessandro Carretta: «Le modifiche non compromettono lefficacia dellantiriciclaggio ma evitano duplicazioni inutili e costose».
Accogliendo una richiesta in tal senso di Assifact, lAssociazione per il Factoring che riunisce le società del settore, la Banca dItalia ha deciso di rivedere la normativa in materia eliminando gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione nellArchivio unico informatico (Aui) dei dati dei debitori ceduti (i cui debiti vengono appunto ceduti dal creditore alla società di factoring).
Le modifiche sono indicate e spiegate in un documento che Bankitalia ha posto in pubblica consultazione sul proprio sito (vedi allegato)
«Grazie a Banca dItalia – dice Carretta – il nostro Paese è allavanguardia nella lotta al riciclaggio. Il settore del factoring dà comunque un contributo importante grazie al monitoraggio sulle società che cedono i loro crediti e sulle transazioni commerciali sottostanti loperazione di factoring».
Il termine per presentare osservazioni e commenti a Bankiltalia scade il prossimo 19 settembre.
«Le modifiche – si legge nel documento, dal titolo Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring – chiariscono che il ceduto non è cliente, nemmeno occasionale, della società cessionaria (la società di factoring, o “factor”, ndr); pertanto, le operazioni dallo stesso effettuate non vanno sottoposte ad adeguata verifica né registrate in Archivio Unico Informatico».
Assifact aveva segnalato a Bankitalia difficoltà di ordine pratico per le società di factoring.
In particolare, come viene sottolineato nello stesso documento dellIstituto di Vigilanza, la circostanza che le società di factoring non hanno solitamente rapporti diretti con i debitori ceduti, né potrebbero avvantaggiarsi di forme di identificazione eventualmente svolte dai creditori originari (quelli che cedono i loro crediti alle società di factoring, ndr), in quanto questi sono per lo più società commerciali non sottoposte a obblighi di antiriciclaggio.
Fonte:
Il Sole 24 Ore