Banca d’Italia conta di mantenere l’attuale suddivisione delle categorie di prestiti deteriorati pur adattandola “opportunamente” ai nuovi standard introdotti dall’Eba.
Ecco quanto emerge dal documento relativo alla consultazione pubblica sulle possibili modifiche alla definizione di attività deteriorate bancarie. Ieri Banca d’Italia ha avviato la discussione su una serie di bozze. Oggetto dei documenti sono gli aggiornamenti delle circolari segnaletiche alle banche (oltre agli intermediari finanziari ex art.107 Tub, alle Sime agli Oicr) volte a recepire le novità connesse con gli Implementing Technical Standards (Its) sulle non-performing exposures (Npe) e forbearance, pubblicati dall’Eba nell’ottobre 2013. Novità che peraltro sono in attesa di adozione da parte della Commissione Europea.
Palazzo Koch prevede di fatto la conferma degli attuali criteri di classificazione per sofferenze, incagli e scaduti. Per le sofferenze è prevista la piena validazione dei criteri attuali; per gli incagli è previsto il mantenimento delle distinzioni tra approccio per singola transazione (quest’ultimo applicabile alle sole esposizioni retail); l’unico cambiamento riguarderebbe invece i ristrutturati: la vigente nozione sarebbe sostituita con quella di “Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance).
Per Bankitalia gli standard Eba “non realizzano un allineamento tra i concetti di non-performing” e quelli di “impairement e default”. Dal punto di vista nazionale dunque “in continuità con il passato si ritiene opportuno confermare l’allineamento delle tre definizioni poiché ” si considera un valore aggiunto della disciplina italiana avere un’informativa omogenea su tale fenomeno a fini di vigilanza, statistici e di disclosure”.
L’esistenza di “un doppio binario”-sottolinea inoltre Bankitalia- introduce oneri gestionali per gli stessi intermediari segnalanti”.
Gli standard dell’Eba-una volta adottati dalla Commissione Ue-andranno applicati a partire dai dati statistici riferiti al 30 settembre 2014. Eventuali osservazioni sulle bozze possono essere trasmesse entro 30 giorni a Bankitalia.
Autore: Luca Davi
Fonte:
Il Sole 24 Ore
Banca d’Italia conta di mantenere l’attuale suddivisione delle categorie di prestiti deteriorati pur adattandola “opportunamente” ai nuovi standard introdotti dall’Eba.
Ecco quanto emerge dal documento relativo alla consultazione pubblica sulle possibili modifiche alla definizione di attività deteriorate bancarie. Ieri Banca d’Italia ha avviato la discussione su una serie di bozze. Oggetto dei documenti sono gli aggiornamenti delle circolari segnaletiche alle banche (oltre agli intermediari finanziari ex art.107 Tub, alle Sime agli Oicr) volte a recepire le novità connesse con gli Implementing Technical Standards (Its) sulle non-performing exposures (Npe) e forbearance, pubblicati dall’Eba nell’ottobre 2013. Novità che peraltro sono in attesa di adozione da parte della Commissione Europea.
Palazzo Koch prevede di fatto la conferma degli attuali criteri di classificazione per sofferenze, incagli e scaduti. Per le sofferenze è prevista la piena validazione dei criteri attuali; per gli incagli è previsto il mantenimento delle distinzioni tra approccio per singola transazione (quest’ultimo applicabile alle sole esposizioni retail); l’unico cambiamento riguarderebbe invece i ristrutturati: la vigente nozione sarebbe sostituita con quella di “Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance).
Per Bankitalia gli standard Eba “non realizzano un allineamento tra i concetti di non-performing” e quelli di “impairement e default”. Dal punto di vista nazionale dunque “in continuità con il passato si ritiene opportuno confermare l’allineamento delle tre definizioni poiché ” si considera un valore aggiunto della disciplina italiana avere un’informativa omogenea su tale fenomeno a fini di vigilanza, statistici e di disclosure”.
L’esistenza di “un doppio binario”-sottolinea inoltre Bankitalia- introduce oneri gestionali per gli stessi intermediari segnalanti”.
Gli standard dell’Eba-una volta adottati dalla Commissione Ue-andranno applicati a partire dai dati statistici riferiti al 30 settembre 2014. Eventuali osservazioni sulle bozze possono essere trasmesse entro 30 giorni a Bankitalia.
Autore: Luca Davi
Fonte:
Il Sole 24 Ore