Anagrafe dei conti aperta ai creditori: potranno chiedere al giudice lautorizzazione a far cercare dallufficiale giudiziario beni da pignorare al debitore tramite banche dati, compresa lanagrafe tributaria. Lanagrafe dei conti sarà un libro aperto per i tribunali anche per le procedure fallimentari, separazioni e divorzi.
Si squarcia, dunque, il velo della privacy del debitore inadempiente e si autorizza una verifica a tappeto sui patrimoni e sui redditi di chi si sottrae alle proprie obbligazioni. Il principio della conoscibilità, per ragioni di giustizia, di patrimoni e redditi è codificato dal decreto legge di riforma della giustizia civile, oggi allesame del consiglio dei ministri, che fornisce gli strumenti giuridici per consentire ai creditori (privati, imprese, enti pubblici) di arrivare effettivamente a realizzare il proprio credito.
Stop, dunque, ai furbetti del debito, capaci di sfruttare ogni maglia troppo larga del processo esecutivo e di nascondere la propria ricchezza al creditore inerme. Il decreto legge di riforma della giustizia civile, nel testo disponibile, dunque, fornisce la base giuridica per consentire al creditore, previa autorizzazione del giudice e a mezzo dellufficiale giudiziario, di sapere anche le informazioni sui rapporti finanziari inviate da banche poste e altri istituti finanziari allanagrafe tributaria.
Viene così espressamente risolta, con una normativa ad hoc, la questione della tutela della riservatezza del debitore: si procederà con una autorizzazione giudiziale mediante una procedura stabilita dalla legge e, si legge nel decreto, senza nemmeno bisogno di fornire linformativa prevista dallarticolo 13 del codice della privacy. Daltra parte larticolo 2740 del codice civile prescrive che il debitore risponda delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri: questo significa che leffetto tipico di ogni contratto è la responsabilità patrimoniale del debitore, che non ha diritto a occultare il patrimonio al creditore. Il decreto legge abilita allaccesso tutti gli ufficiali giudiziari. La normativa dovrà essere attuata con un decreto del ministero della giustizia, che dovrà anche definire le precauzioni a tutela della riservatezza (come le misure di sicurezza e la tracciabilità degli accessi). Questo non significa che le novità siano accantonate in attesa di disposizioni attuative: il decreto stabilisce che il creditore, nelle more, ha diritto di rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati per ottenere le informazioni utili allesecuzione.
Autore: Antonio Ciccia
Fonte:
Italia Oggi
Anagrafe dei conti aperta ai creditori: potranno chiedere al giudice lautorizzazione a far cercare dallufficiale giudiziario beni da pignorare al debitore tramite banche dati, compresa lanagrafe tributaria. Lanagrafe dei conti sarà un libro aperto per i tribunali anche per le procedure fallimentari, separazioni e divorzi.
Si squarcia, dunque, il velo della privacy del debitore inadempiente e si autorizza una verifica a tappeto sui patrimoni e sui redditi di chi si sottrae alle proprie obbligazioni. Il principio della conoscibilità, per ragioni di giustizia, di patrimoni e redditi è codificato dal decreto legge di riforma della giustizia civile, oggi allesame del consiglio dei ministri, che fornisce gli strumenti giuridici per consentire ai creditori (privati, imprese, enti pubblici) di arrivare effettivamente a realizzare il proprio credito.
Stop, dunque, ai furbetti del debito, capaci di sfruttare ogni maglia troppo larga del processo esecutivo e di nascondere la propria ricchezza al creditore inerme. Il decreto legge di riforma della giustizia civile, nel testo disponibile, dunque, fornisce la base giuridica per consentire al creditore, previa autorizzazione del giudice e a mezzo dellufficiale giudiziario, di sapere anche le informazioni sui rapporti finanziari inviate da banche poste e altri istituti finanziari allanagrafe tributaria.
Viene così espressamente risolta, con una normativa ad hoc, la questione della tutela della riservatezza del debitore: si procederà con una autorizzazione giudiziale mediante una procedura stabilita dalla legge e, si legge nel decreto, senza nemmeno bisogno di fornire linformativa prevista dallarticolo 13 del codice della privacy. Daltra parte larticolo 2740 del codice civile prescrive che il debitore risponda delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri: questo significa che leffetto tipico di ogni contratto è la responsabilità patrimoniale del debitore, che non ha diritto a occultare il patrimonio al creditore. Il decreto legge abilita allaccesso tutti gli ufficiali giudiziari. La normativa dovrà essere attuata con un decreto del ministero della giustizia, che dovrà anche definire le precauzioni a tutela della riservatezza (come le misure di sicurezza e la tracciabilità degli accessi). Questo non significa che le novità siano accantonate in attesa di disposizioni attuative: il decreto stabilisce che il creditore, nelle more, ha diritto di rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati per ottenere le informazioni utili allesecuzione.
Autore: Antonio Ciccia
Fonte:
Italia Oggi