Maggiori certezze per la cancellazione dei crediti e relativa deducibilità fiscale. La versione definitiva del principio contabile Oic 15 contiene anche la disciplina della cancellazione dei crediti che era stata diffusa, in forma di bozza per la consultazione, separatamente rispetto all’intero documento.
Il principio, al pari degli Oic 20 e 21 (titoli e partecipazioni), si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014: è però consentita l’applicazione anticipata.
Il trattamento contabile previsto dall’Oic 15 “Crediti” consente alle imprese di ottenere la deducibilità fiscale che deriva da eventuali perdite contabilizzate a seguito della cessione dei crediti: infatti, l’articolo 1, comma 160 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) precisa che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
La cancellazione avviene quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono, oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo stesso.
Invece, se al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponde il trasferimento sostanziale dei rischi, il credito rimane iscritto in bilancio.
Per valutare se sono stati trasferiti i rischi, si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, per esempio, obblighi di riacquisto al verificarsi di alcuni eventi o esistenza di commissioni, franchigie e penali dovute per il mancato pagamento.
Quando il credito è cancellato dal bilancio, la componente reddituale contabilizzata nel conto economico è la perdita da cessione (voce B14 al netto delle svalutazioni accantonate nel fondo): in questo caso, generalmente, non si tratta di componenti economiche di natura finanziaria, fatta salva la diversa natura (anche finanziaria) di alcuni costi che può risultare dal contratto, circostanza che comporterà anche differenti effetti fiscali (limitazione alla deducibilità prevista dall’articolo 96 del Tuir, come precisato dall’agenzia delle entrate nella circolare n. 14/E/2014).
Come accennato, il credito non può essere cancellato e, pertanto, rimane iscritto in bilancio se non sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi. In contropartita dell’anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura finanziaria, mentre i costi dell’operazione costituiscono generalmente interessi e commissioni rilevati in bilancio in base alla loro natura. Anche in questa situazione, la diversa natura di alcuni costi può comportare differenti effetti fiscali: è il caso, per esempio, di un costo per servizi iscritto nella voce B7 del conto economico, rispetto a un costo di carattere finanziario iscritto nella voce C17. Infine, se a seguito della cessione sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito, ma rimangono in capo al cedente alcuni rischi minimali, potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni previste nell’Oic 31 “Fondi e Tfr”, effettuare un accantonamento (voce B12 del conto economico). I conti d’ordine evidenziano i rischi, non oggetto di accantonamento, a cui la società continua ad essere esposta.
In tutte le ipotesi di cessione di crediti, per risolvere il problema della cancellazione degli stessi e dei conseguenti effetti fiscali, si impone la lettura dei contratti, che devono disciplinare chiaramente la cessione e, di conseguenza, la natura dei relativi costi/oneri anche al fine di evitare contestazioni fiscali.
Il principio contabile disciplina con maggior precisione rispetto alla precedente versione lo scorporo degli interessi attivi effettuato in relazione ai crediti commerciali, con scadenza oltre dodici mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi o con interessi bassi.
Autore: Franco Roscini Vitali
Fonte:
Il Sole 24 Ore
Maggiori certezze per la cancellazione dei crediti e relativa deducibilità fiscale. La versione definitiva del principio contabile Oic 15 contiene anche la disciplina della cancellazione dei crediti che era stata diffusa, in forma di bozza per la consultazione, separatamente rispetto all’intero documento.
Il principio, al pari degli Oic 20 e 21 (titoli e partecipazioni), si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014: è però consentita l’applicazione anticipata.
Il trattamento contabile previsto dall’Oic 15 “Crediti” consente alle imprese di ottenere la deducibilità fiscale che deriva da eventuali perdite contabilizzate a seguito della cessione dei crediti: infatti, l’articolo 1, comma 160 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) precisa che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
La cancellazione avviene quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono, oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo stesso.
Invece, se al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponde il trasferimento sostanziale dei rischi, il credito rimane iscritto in bilancio.
Per valutare se sono stati trasferiti i rischi, si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, per esempio, obblighi di riacquisto al verificarsi di alcuni eventi o esistenza di commissioni, franchigie e penali dovute per il mancato pagamento.
Quando il credito è cancellato dal bilancio, la componente reddituale contabilizzata nel conto economico è la perdita da cessione (voce B14 al netto delle svalutazioni accantonate nel fondo): in questo caso, generalmente, non si tratta di componenti economiche di natura finanziaria, fatta salva la diversa natura (anche finanziaria) di alcuni costi che può risultare dal contratto, circostanza che comporterà anche differenti effetti fiscali (limitazione alla deducibilità prevista dall’articolo 96 del Tuir, come precisato dall’agenzia delle entrate nella circolare n. 14/E/2014).
Come accennato, il credito non può essere cancellato e, pertanto, rimane iscritto in bilancio se non sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi. In contropartita dell’anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura finanziaria, mentre i costi dell’operazione costituiscono generalmente interessi e commissioni rilevati in bilancio in base alla loro natura. Anche in questa situazione, la diversa natura di alcuni costi può comportare differenti effetti fiscali: è il caso, per esempio, di un costo per servizi iscritto nella voce B7 del conto economico, rispetto a un costo di carattere finanziario iscritto nella voce C17. Infine, se a seguito della cessione sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito, ma rimangono in capo al cedente alcuni rischi minimali, potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni previste nell’Oic 31 “Fondi e Tfr”, effettuare un accantonamento (voce B12 del conto economico). I conti d’ordine evidenziano i rischi, non oggetto di accantonamento, a cui la società continua ad essere esposta.
In tutte le ipotesi di cessione di crediti, per risolvere il problema della cancellazione degli stessi e dei conseguenti effetti fiscali, si impone la lettura dei contratti, che devono disciplinare chiaramente la cessione e, di conseguenza, la natura dei relativi costi/oneri anche al fine di evitare contestazioni fiscali.
Il principio contabile disciplina con maggior precisione rispetto alla precedente versione lo scorporo degli interessi attivi effettuato in relazione ai crediti commerciali, con scadenza oltre dodici mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi o con interessi bassi.
Autore: Franco Roscini Vitali
Fonte:
Il Sole 24 Ore