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Impresa unica garantita

Aggiornata la modulistica del fondo di garanzia Pmi con il nuovo concetto di impresa unica. Il plafond de minimis dovrà calcolarsi non sulla singola impresa ma sul gruppo nel quale opera. Nel calcolo del plafond de minimis deve essere presa in considerazione sia l’azienda richiedente l’agevolazione che l’insieme delle imprese collegate a questa. È con il regolamento de minimis del 18 dicembre 2013 n.1407 della commissione europea (per il periodo 2014-2020) che è stato introdotto il nuovo concetto di impresa unica. La nuova disposizione normativa (articolo 2 del regolamento del 18 dicembre 2013 n.1407) richiama il principio e il metodo utilizzato per il calcolo della dimensione della Pmi. Sul sito internet www.fondodigaranzia.it il Mise ha provveduto ad aggiornare la modulistica per l’accesso alla garanzia pubblica da parte delle Pmi.

Si intende per impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell’impresa richiedente l’incentivo: un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa, un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa, un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima e un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Per le piccole e medie imprese con esercizio finanziario corrispondente all’anno solare gli anni da prendere in considerazione per la verifica delle agevolazioni in de minimis sono quindi l’anno 2012, 2013, e 2014. Con il nuovo regolamento della commissione europea anche le imprese in crisi potranno accedere agli aiuti erogati in regime de minimis. Nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato tramite intermediari finanziari, bisogna assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di stato.

 

 


Autore: Cinzia De Stefanis
Fonte:

Italia Oggi

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