Arriva la banca dati del ministero delleconomia contro il furto di identità.
Entro la fine dellanno gli intermediari finanziari potranno, prima di concedere un finanziamento per il credito al consumo o aprire un conto corrente, interrogare il cervellone elettronico del Mef per sapere se chi sta chiedendo il finanziamento non abbia taroccato i dati e sia chi dice di essere.
Liscrizione è obbligatoria per gli intermediari finanziari, e al momento laccesso è aperto anche alle società di telefonia in prospettiva di allargare ad altri utenti la facoltà di interrogazione. Il finanziamento della piattaforma, che sarà gestita da Consap, è garantito dagli accessi. Per ogni interrogazione infatti lintermediario pagherà per linformazione ricevuta. Informazione che arriverà in tempi rapidi e avrà la caratteristica del semaforo: rossa se è stato trovato un problema, verde se il documento fornito è in regola.
La verifica sarà fatta su passaporti, carte di identità e carte di credito. A prevedere la creazione della banca dati sul furto di identità è una norma del 2011 (decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64). Ora, secondo quanto ItaliaOggi è in grado di anticipare, si è arrivati alle ultime battute del progetto con la firma, da parte dei soggetti coinvolti, delle convenzioni per laccesso alle informazioni.
La piattaforma messa in piedi dalla Quinta direzione del ministero delleconomia non è una nuova banca dati, ma funziona come una sorta di imbuto: la richiesta viene inviata e smistata ad altre sei banche dati (tra le altre agenzia delle Entrate e Inps) che possono fare una verifica quasi in tempo reale sulla veridicità del dato inserito. Per furto di identità la direzione del Tesoro intende limpersonificazione totale e cioè occultamento totale della propria identità mediante lutilizzo indebito di dati relativi allidentità e al reddito di un altro soggetto; e limpersonificazione parziale: occultamento parziale della propria identità mediante limpiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e lutilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto, nellambito di quelli di cui al punto precedente.
Autore: Cristina Bartelli
Fonte:
ItaliaOggi
Arriva la banca dati del ministero delleconomia contro il furto di identità.
Entro la fine dellanno gli intermediari finanziari potranno, prima di concedere un finanziamento per il credito al consumo o aprire un conto corrente, interrogare il cervellone elettronico del Mef per sapere se chi sta chiedendo il finanziamento non abbia taroccato i dati e sia chi dice di essere.
Liscrizione è obbligatoria per gli intermediari finanziari, e al momento laccesso è aperto anche alle società di telefonia in prospettiva di allargare ad altri utenti la facoltà di interrogazione. Il finanziamento della piattaforma, che sarà gestita da Consap, è garantito dagli accessi. Per ogni interrogazione infatti lintermediario pagherà per linformazione ricevuta. Informazione che arriverà in tempi rapidi e avrà la caratteristica del semaforo: rossa se è stato trovato un problema, verde se il documento fornito è in regola.
La verifica sarà fatta su passaporti, carte di identità e carte di credito. A prevedere la creazione della banca dati sul furto di identità è una norma del 2011 (decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64). Ora, secondo quanto ItaliaOggi è in grado di anticipare, si è arrivati alle ultime battute del progetto con la firma, da parte dei soggetti coinvolti, delle convenzioni per laccesso alle informazioni.
La piattaforma messa in piedi dalla Quinta direzione del ministero delleconomia non è una nuova banca dati, ma funziona come una sorta di imbuto: la richiesta viene inviata e smistata ad altre sei banche dati (tra le altre agenzia delle Entrate e Inps) che possono fare una verifica quasi in tempo reale sulla veridicità del dato inserito. Per furto di identità la direzione del Tesoro intende limpersonificazione totale e cioè occultamento totale della propria identità mediante lutilizzo indebito di dati relativi allidentità e al reddito di un altro soggetto; e limpersonificazione parziale: occultamento parziale della propria identità mediante limpiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e lutilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto, nellambito di quelli di cui al punto precedente.
Autore: Cristina Bartelli
Fonte:
ItaliaOggi