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Antidoto per i pagamenti lenti

Più tutele per le imprese che stipulano contratti con le Amministrazioni con il diritto al risarcimento del danno in caso di clausole gravemente inique sulle condizioni di pagamento; maggiori limiti per la P.A. alla fissazione di un termine superiore a sessanta giorni; ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie negli appalti di lavori; pubblicità sui siti web per i progetti da sottoporre a V.I.A.


Sono queste alcune delle principali novità approvate martedì dalla Commissione politiche dell’Unione europea (XIV) della Camera che sta esaminando in sede referente il disegno di legge recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (la cosiddetta “Legge europea 2013-bis”). In particolare si incide sulla disciplina dei ritardati pagamenti (il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificate dal decreto 192/2012) che prevede termini ben precisi per l’adempimento (trenta o sessanta giorni) decorsi i quali scattano salati interessi di mora (nella misura del tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali), con la possibilità di prevedere termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore e siano pattuiti espressamente.

Lo stesso decreto prevede che siano nulle le clausole gravemente inique in danno del creditore in quanto escludono l’applicazione degli interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero, affidando poi al giudice il compito di dichiarare la nullità.

 


Autore: Andrea Mascolini
Fonte:

Italia Oggi

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