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Nullo il recupero crediti emesso prima di 60 giorni

Buona fede e collaborazione tra fisco e contribuenti. Questo il monito della Corte di cassazione che, con la sentenza n.5367 del 7 marzo 2014, sancisce la nullità dell’avviso di recupero del credito d’imposta emesso prima di 60 giorni dalla fine dell’ispezione. La sezione tributaria ha, quindi, esteso le garanzie dello statuto anche all’atto in questione che è strutturalmente paragonabile a un avviso di accertamento in senso stretto.

Nelle motivazioni piazza Cavour afferma che “il termine dilatorio fissato, a pena di nullità in assenza di particolari ragioni di urgenza, si applica, al di là del mero tenore testuale dell’art.12 dello Statuto, anche all’avviso di recupero di credito di imposta”.

Ciò perché sussiste una sostanziale equiparazione dell’avviso di recupero di credito di imposta all’avviso di accertamento. In particolare, gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni dela volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione, e come tali sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell’art.19 del dlgs 31 dicembre 1992, n.546, anche se emessi anteriormente all’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, n.311, che ha espressamente annoverato l’avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione.

Di diverso avviso la procura generale del Palazzaccio che, nell’udienza tenutasi lo scorso 10 dicembre, aveva invece chiesto al Collegio di legittimità di respingere il ricorso della società e di confermare la validità del recupero di imposta. Le decisioni sul rispetto dei termini a difesa del contribuente sono sempre più stringenti. Con un’altra sentenza, la n. 5373, la stessa Cassazione ha, infatti, affermato la nullità dell’accertamento quando viene emesso prima di 60 giorni dal rilascio del verbale anche se privo di contestazioni.

L’atto di chiusura delle indagini da parte della Guardia di finanza, quindi, fa sempre scattare il termine, a prescindere dalla sua nomenclatura e dal contenuto.


Autore: Pierluigi Magnaschi
Fonte:

Italia Oggi

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