I danni da ritardo previsti dallarticolo 28 del decreto legge del «Fare» (il n. 69/2013), configurandosi giuridicamente come un indennizzo per la concreta inerzia della pubblica amministrazione, vanno liquidati indipendentemente se limmobilismo della stessa p.a. sia dovuto ad un caso fortuito o a unipotesi di forza maggiore.
Lindennizzo, infatti, prescinde da un comportamento negligente o doloso dellamministrazione procedente ed è dovuto per il solo fatto che sono stati superati i termini che norme o regolamenti assegnano a un determinato provvedimento. Tuttavia, in caso di inerzia della p.a. è preciso interesse del soggetto privato richiedere lintervento del titolare del potere sostitutivo entro il termine di 20 giorni dalla scadenza entro cui il provvedimento avrebbe dovuto concludersi. Se non dovesse attivarsi, infatti, perde ogni diritto a richiedere il ristoro economico per le lungaggini subite. Queste alcune delle interessanti precisazioni che sono contenute nella direttiva emanata dal dipartimento della funzione pubblica per chiarire i principali aspetti della norma sopra richiamata al fine di spronare le p.a. a concludere un procedimento avviato dufficio o a istanza di parte, prevedendo, in caso di inerzia, il pagamento di una somma di 30 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla naturale conclusione del termine assegnato, fino a un massimo di 2 mila euro. Norma che, in sede di prima applicazione, viene circoscritta ai procedimenti in materia di esercizio di attività dimpresa iniziati a partire dal 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del dl n. 69/2013).
Autore: Antonio G. Paladino
Fonte:
Italia Oggi
I danni da ritardo previsti dallarticolo 28 del decreto legge del «Fare» (il n. 69/2013), configurandosi giuridicamente come un indennizzo per la concreta inerzia della pubblica amministrazione, vanno liquidati indipendentemente se limmobilismo della stessa p.a. sia dovuto ad un caso fortuito o a unipotesi di forza maggiore.
Lindennizzo, infatti, prescinde da un comportamento negligente o doloso dellamministrazione procedente ed è dovuto per il solo fatto che sono stati superati i termini che norme o regolamenti assegnano a un determinato provvedimento. Tuttavia, in caso di inerzia della p.a. è preciso interesse del soggetto privato richiedere lintervento del titolare del potere sostitutivo entro il termine di 20 giorni dalla scadenza entro cui il provvedimento avrebbe dovuto concludersi. Se non dovesse attivarsi, infatti, perde ogni diritto a richiedere il ristoro economico per le lungaggini subite. Queste alcune delle interessanti precisazioni che sono contenute nella direttiva emanata dal dipartimento della funzione pubblica per chiarire i principali aspetti della norma sopra richiamata al fine di spronare le p.a. a concludere un procedimento avviato dufficio o a istanza di parte, prevedendo, in caso di inerzia, il pagamento di una somma di 30 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla naturale conclusione del termine assegnato, fino a un massimo di 2 mila euro. Norma che, in sede di prima applicazione, viene circoscritta ai procedimenti in materia di esercizio di attività dimpresa iniziati a partire dal 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del dl n. 69/2013).
Autore: Antonio G. Paladino
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Italia Oggi