Il divieto di usare il contante per pagare i canoni daffitto è stato introdotto allinterno della legge di stabilità, precisamente con la legge 147/2013 articolo 1, comma 50.
Tale norma predisponeva la tracciabilità dei canoni e precisava che il pagamento dei canoni di locazione dal 2014 avrebbe dovuto avvenire unicamente con modalità tracciabili, dunque con versamenti su conto corrente, bonifici, carte di credito o assegni.
Un divieto molto rigido che non prevedeva soglie minime di importo ed era applicabile anche alle mensilità 2013 rimaste in arretrato, quindi norme più stringenti rispetto alla stessa normativa antiriciclaggio, che ricordiamo impone lobbligo del pagamento in contanti per importi superiori ai 1000 euro.
Il Mef ha cancellato il divieto in via interpretativa. Il dietrofront è avvenuto attraverso una nota rilasciata il 5 febbraio 2014 in cui il Ministero Economia e Finanze precisa che la tracciabilità può essere basata anche sul denaro contante.
Come? Basterà un documento chiaro che attesti l’avvenuto pagamento, come precisa il quotidiano ” Il Sole24Ore”, di cui riportiamo lestratto:
Il dipartimento del Tesoro spiega che per documentare le transazioni avvenute tra proprietario e inquilino può bastare “una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione”.
Nessuna multa o sanzione dunque per chi pagherà gli affitti in contante o per chi nel 2014 avesse ricevuto o pagato il canone di locazione in contanti, a patto che limporto sia stato al massimo pari a 999,99 euro. Il dipartimento del Tesoro ristabilisce in sostanza la conformità alla norma antiriciclaggio.
Le sanzioni restano invariate per chi viola il limite dei 1000 euro: lammenda minima prevista per chi trasgredisce è fissata a 3000 euro e le sanzioni vanno da un minimo dell1% fino ad un massimo del 40% dellimporto pagato.
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village
Il divieto di usare il contante per pagare i canoni daffitto è stato introdotto allinterno della legge di stabilità, precisamente con la legge 147/2013 articolo 1, comma 50.
Tale norma predisponeva la tracciabilità dei canoni e precisava che il pagamento dei canoni di locazione dal 2014 avrebbe dovuto avvenire unicamente con modalità tracciabili, dunque con versamenti su conto corrente, bonifici, carte di credito o assegni.
Un divieto molto rigido che non prevedeva soglie minime di importo ed era applicabile anche alle mensilità 2013 rimaste in arretrato, quindi norme più stringenti rispetto alla stessa normativa antiriciclaggio, che ricordiamo impone lobbligo del pagamento in contanti per importi superiori ai 1000 euro.
Il Mef ha cancellato il divieto in via interpretativa. Il dietrofront è avvenuto attraverso una nota rilasciata il 5 febbraio 2014 in cui il Ministero Economia e Finanze precisa che la tracciabilità può essere basata anche sul denaro contante.
Come? Basterà un documento chiaro che attesti l’avvenuto pagamento, come precisa il quotidiano ” Il Sole24Ore”, di cui riportiamo lestratto:
Il dipartimento del Tesoro spiega che per documentare le transazioni avvenute tra proprietario e inquilino può bastare “una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione”.
Nessuna multa o sanzione dunque per chi pagherà gli affitti in contante o per chi nel 2014 avesse ricevuto o pagato il canone di locazione in contanti, a patto che limporto sia stato al massimo pari a 999,99 euro. Il dipartimento del Tesoro ristabilisce in sostanza la conformità alla norma antiriciclaggio.
Le sanzioni restano invariate per chi viola il limite dei 1000 euro: lammenda minima prevista per chi trasgredisce è fissata a 3000 euro e le sanzioni vanno da un minimo dell1% fino ad un massimo del 40% dellimporto pagato.
Autore: Erica Venditti
Fonte:
Redazione Credit Village