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Avron di Bratislava, recupero crediti. L’Antitrust sospende la loro attività

Si tratta di un’azienda con sede nella Repubblica di Slovacchia che da luglio 2011 imperversa in Internet e tramite posta ordinaria e per la quale, alcuni soggetti di difesa dei diritti dei consumatori nonche’ vittime degli stessi, avevano presentato denuncia all’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato.

Denunce che avevano a suo tempo portato ad  un provvedimento di condanna da parte dell’Autorita’ al pagamento di 100.000 euro. Ma loro hanno continuato imperterriti nelle loro minacce e intimazioni (1). Sono migliaia le persone incappate in queste persone che, per la riscossione dei loro presunti crediti, si avvalgono di societa’ di recupero crediti che perpetrano vere e proprie minacce -senza costrutto giuridico/normativo- per cercare di impaurire le loro vittime.
Ricordiamo che, di conseguenza, tutti coloro che continuano ad essere vittime di questi figuri, devono solo ignorare le pressanti richieste che vengono loro fatte (sempre, tra l’altro, con mezzi che non hanno un intrinseco valore legale: posta, ordinaria, mail, telefono, sms), minacciano -per quelle telefoniche- che se non smettono si beccheranno anche una denuncia al Garante della Privacy.

Il provvedimento dell’Antitrust li ha condannati alla sospensione dell’attivita’ perche’ entrambi (Avron e societa’ recupero crediti) hanno posto in essere una pratica commerciale scorretta
a) nell’iscrizione inconsapevole dei dati aziendali delle microimprese in un database presente esclusivamente online sul sito internet www.registro-mn.com, al fine di promuovere la sottoscrizione di un abbonamento ad un servizio di annunci pubblicitari a pagamento;
b) nell’invio, a mezzo posta cartacea, alle microimprese eteronomamente per-iscritte, di una comunicazione dai toni intimidatori apparentemente volta a far verificare e correggere i dati inseriti nel database telematico, ma sostanzialmente diretta a far sottoscrivere indebitamente un abbonamento non richiesto;
c) nell’ostacolare di fatto l’esercizio del diritto di recesso, attendendo il consolidarsi del vincolo contrattuale prima di rendere edotto il destinatario dell’esistenza di un contratto mediante l’invio della fattura di pagamento della rata corrispondente alla prima annualità dell’abbonamento;
d) nel procedere all’invio di ripetuti solleciti di pagamento, nel caso in cui la fattura non venga saldata con la prima richiesta, congiuntamente alla minaccia di adire le competenti autorità giudiziarie per il recupero del credito vantato, più interessi legali e spese.
L’Autorita’ ha disposto ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, che:
a) la società Avron s.r.o. sospenda la pratica commerciale contestata;
b) la società Avron s.r.o. pubblichi un estratto del presente provvedimento, a sua cura e spese, sul sito internet www.registro-mn.com
d) la società IPDM Publishing & Demand Management sospenda la pratica commerciale contestata, consistente nell’invio di solleciti di pagamento e di minacce di esecuzione coattiva dei crediti vantati dal suo mandante.
Qui il provvedimento completo dell’Autorita’: http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4161-13-14.html

 


Fonte:

Consumerismo