Le imprese cancellano i crediti dal bilancio quando non hanno più i diritti contrattuali a ricevere flussi finanziari derivanti dagli stessi, oppure quando trasferiscono tali diritti unitamente a tutti i rischi.
L’Organismo italiano di contabilità ha presentato, nella veste di bozza per la consultazione sino al 28 febbraio 2014, il documento relativo alla disciplina contabile della cancellazione dei crediti, che sarà poi inserito nell’Oic 15.
L’Oic ha redatto il documento anche perché l’articolo 1, comma 160 della legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) precisa che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. La norma si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Viene superata l’impostazione del precedente Oic 15 che consentiva, a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi, sia di cancellare il credito, sia di mantenerlo in bilancio, con l’inevitabile pregiudizio che ne derivava in termini di comparabilità dei bilanci. Pertanto, l’eliminazione dell’alternativa consente l’applicazione di regole contabili e fiscali uniformi.
La cancellazione
La cancellazione avviene quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono, oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo stesso. Se, invece, al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponde il trasferimento dei rischi, il credito rimane iscritto in bilancio.
Per valutare se sono stati trasferiti i rischi si tiene conto delle garanzie fornite, degli obblighi contrattuali, delle commissioni e delle penali dovute per il mancato pagamento, nonché delle eventuali franchigie da corrispondere ai soggetti che hanno garantito l’incasso del credito. Un esempio di obbligo contrattuale che non consente di cancellare i crediti è l’obbligo di riacquisto al verificarsi di determinati eventi.
Questo approccio vuole prevenire comportamenti elusivi, attraverso i quali aggirare l’obbligo di mantenimento in bilancio di crediti per i quali non sono trasferiti, in sostanza, tutti i rischi.
Quando il credito è cancellato dal bilancio la componente reddituale che deve essere rilevata nel conto economico è soltanto la perdita: non è consentito rilevare componenti economiche di natura finanziaria.
La perdita è data dalla differenza tra corrispettivo ricevuto e valore di iscrizione del credito, individuato dal valore nominale dello stesso al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione crediti.
Credito non cancellato
Il credito rimane iscritto in bilancio se non sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi. In contropartita dell’anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura finanziaria e la differenza tra valore di iscrizione del credito e anticipazione ricevuta è classificata nel conto economico tra gli oneri finanziari che maturano in base all’interesse effettivo: questo, in assenza di elementi che consentano di identificarne chiaramente la natura.
Infatti, in questa ipotesi si tratta di un’operazione di finanziamento e non di una perdita su crediti: eventuali oneri aggiuntivi corrisposti a fronte del servizio di incasso del credito sono classificati tra i costi per servizi nella voce B.7 del conto economico.
Infine, se a seguito della cessione sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito, ma rimangono in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni previste nell’Oic 19, effettuare un accantonamento, mentre i conti d’ordine evidenziano in ogni caso il rischio a cui la società continua a essere esposta.
Il documento presenta due appendici: la prima relativa alle principali fattispecie di smobilizzo dei crediti e al relativo trattamento contabile, mentre la seconda propone un esempio di contabilizzazione di cessione dei crediti pro-solvendo
Autore: Franco Roscini Vitali
Fonte:
Il Sole 24 Ore
Le imprese cancellano i crediti dal bilancio quando non hanno più i diritti contrattuali a ricevere flussi finanziari derivanti dagli stessi, oppure quando trasferiscono tali diritti unitamente a tutti i rischi.
L’Organismo italiano di contabilità ha presentato, nella veste di bozza per la consultazione sino al 28 febbraio 2014, il documento relativo alla disciplina contabile della cancellazione dei crediti, che sarà poi inserito nell’Oic 15.
L’Oic ha redatto il documento anche perché l’articolo 1, comma 160 della legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) precisa che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. La norma si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Viene superata l’impostazione del precedente Oic 15 che consentiva, a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi, sia di cancellare il credito, sia di mantenerlo in bilancio, con l’inevitabile pregiudizio che ne derivava in termini di comparabilità dei bilanci. Pertanto, l’eliminazione dell’alternativa consente l’applicazione di regole contabili e fiscali uniformi.
La cancellazione
La cancellazione avviene quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono, oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo stesso. Se, invece, al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponde il trasferimento dei rischi, il credito rimane iscritto in bilancio.
Per valutare se sono stati trasferiti i rischi si tiene conto delle garanzie fornite, degli obblighi contrattuali, delle commissioni e delle penali dovute per il mancato pagamento, nonché delle eventuali franchigie da corrispondere ai soggetti che hanno garantito l’incasso del credito. Un esempio di obbligo contrattuale che non consente di cancellare i crediti è l’obbligo di riacquisto al verificarsi di determinati eventi.
Questo approccio vuole prevenire comportamenti elusivi, attraverso i quali aggirare l’obbligo di mantenimento in bilancio di crediti per i quali non sono trasferiti, in sostanza, tutti i rischi.
Quando il credito è cancellato dal bilancio la componente reddituale che deve essere rilevata nel conto economico è soltanto la perdita: non è consentito rilevare componenti economiche di natura finanziaria.
La perdita è data dalla differenza tra corrispettivo ricevuto e valore di iscrizione del credito, individuato dal valore nominale dello stesso al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione crediti.
Credito non cancellato
Il credito rimane iscritto in bilancio se non sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi. In contropartita dell’anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura finanziaria e la differenza tra valore di iscrizione del credito e anticipazione ricevuta è classificata nel conto economico tra gli oneri finanziari che maturano in base all’interesse effettivo: questo, in assenza di elementi che consentano di identificarne chiaramente la natura.
Infatti, in questa ipotesi si tratta di un’operazione di finanziamento e non di una perdita su crediti: eventuali oneri aggiuntivi corrisposti a fronte del servizio di incasso del credito sono classificati tra i costi per servizi nella voce B.7 del conto economico.
Infine, se a seguito della cessione sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito, ma rimangono in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni previste nell’Oic 19, effettuare un accantonamento, mentre i conti d’ordine evidenziano in ogni caso il rischio a cui la società continua a essere esposta.
Il documento presenta due appendici: la prima relativa alle principali fattispecie di smobilizzo dei crediti e al relativo trattamento contabile, mentre la seconda propone un esempio di contabilizzazione di cessione dei crediti pro-solvendo
Autore: Franco Roscini Vitali
Fonte:
Il Sole 24 Ore