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Le perdite su crediti sono deducibili dopo la cancellazione

Le perdite derivanti dalla cancellazione di crediti dal bilancio sono automaticamente deducibili, anche per i soggetti che adottano gli standard contabili nazionali, senza l’obbligo di dover dimostrare, caso per caso, l’esistenza degli elementi certi e precisi che provano la definitività della perdita.


Le modifiche


La legge di stabilità (legge 147/2013, articolo 1, comma 160) modifica l’articolo 101, comma 5, ultimo periodo del Tuir e ha previsto per tutte le imprese che «gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili». In tal modo, il legislatore ha proseguito l’opera di semplificazione iniziata con il Dl 83/2012 che aveva già introdotto altre presunzioni ex lege di sussistenza degli elementi certi e precisi: in caso di crediti di modesta entità scaduti da oltre sei mesi, di crediti il cui diritto alla riscossione è prescritto e nelle ipotesi di derecognition per i soggetti che adottano i principi Ias.
Si era, tuttavia, generata una diversità di regole fiscali non giustificabile: per i soggetti che adottano i principi Ias tutte le perdite derivanti dalla cancellazione dei crediti connessa a eventi estintivi tanto di tipo giuridico quanto di tipo economico si considerano ex lege assistite dagli elementi di certezza e precisione valevoli per la deduzione; per tutti gli altri soggetti, invece, questa presunzione non operava e, dunque, per essi, rimaneva fermo l’obbligo di dimostrare, caso per caso, l’esistenza degli elementi certi e precisi anche in presenza di perdite da realizzo dei crediti.
La legge di stabilità supera questa incoerenza: a partire dal periodo di imposta 2013 anche per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, in ipotesi di cessione pro soluto del credito (senza azione di regresso), di transazione con riduzione definitiva del debito e di rinuncia al credito, la perdita realizzata è deducibile dal reddito d’impresa senza dover preventivamente dimostrare, con adeguati mezzi di prova, la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione.
La nuova previsione normativa va, quindi, oltre i vincoli e i limiti contenuti nella circolare 26/E/2013. Per esempio, la cessione pro soluto del credito dà luogo alla deducibilità automatica della perdita anche se il cessionario non è un intermediario finanziario «vigilato», fermo restando il potere dell’amministrazione finanziaria di applicare l’articolo 37-bis del Dpr 600/1973 e di sindacare l’inerenza di tali perdite laddove derivanti da un’operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità, fattispecie più frequente, secondo le Entrate, in caso di cessionari appartenenti al gruppo


Autore: Luca Miele
Fonte:

Il Sole 24 Ore

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