Adeguata verifica rafforzata anche per i politici nazionali; controlli stringenti su conti aperti di società operanti nei settori degli appalti, sanità, rifiuti ed energie rinnovabili; consultazione delle relazioni delle autorità investigative nazionali per acquisire informazioni sulla clientela.
Sono queste alcune delle novità dirompenti contenute nell’attesissimo provvedimento della Banca d’Italia sulla cosiddetta adeguata verifica antiriciclaggio. Le istruzioni sono state pubblicate ieri sul sito dell’Autorità di vigilanza ed impatteranno significativamente sui sistemi, le procedure e i rapporti con la clientela delle banche e degli intermediari finanziari italiani o operanti in Italia.
Ne sono escluse a sorpresa le imprese di assicurazione, per le quali probabilmente l’Ivass si pronuncerà a breve. L’utilità del provvedimento risiede principalmente nell’elencazione di una serie di criteri di valutazione e di esemplificazioni pratiche riguardanti i singoli elementi che vanno a comporre il mosaico dell’adeguata verifica e della conoscenza del cliente. Ad esempio, la circostanza che questi abbia relazioni d’affari con soggetti residenti in paesi non cooperativi; che abbia difficoltà o debolezze economiche e finanziarie; che persone a lui connesse da vincoli familiari o di affari utilizzino i suoi conti o altri rapporti a questi connessi.
Attenzione particolare viene richiamata sui servizi di private banking quando la gestione riguarda ingenti patrimoni ovvero operazioni di cospicuo ammontare.
Il problema più delicato, e sul quale gli spunti della Banca d’Italia erano particolarmente attesi, è quello dell’identificazione dei titolari effettivi dei rapporti con gli intermediari. Viene precisato che tale figura coinciderà con la persona o persone fisiche che possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente, seguendo le definizioni di “controllo” del codice civile e del Testo unico della finanza.
Tale controllo si riterrà in ogni caso riferibile alle persone in possesso di più del 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società-cliente, risalendo a persone fisiche nel caso in cui detta percentuale sia in mano a persone giuridiche. Potrà essere considerato titolare effettivo anche un amministratore di società contrariamente a quanto fino a oggi ritenuto, qualora non si individui un socio di riferimento e l’amministratore in questione eserciti un’influenza dominante sulle decisioni societarie.
Viene concessa la possibilità, e questa è un’assoluta novità del provvedimento in esame, di astenersi dalla ricerca del titolare effettivo quando venga individuato, nella catena di comando, un soggetto controllante diverso da persona fisica che beneficerebbe, se fosse cliente, del regime semplificato. È il caso, ad esempio, delle società possedute da enti pubblici o intermediari finanziari.
Il delicato problema delle fiduciarie viene risolto e individuando come titolare effettivo i fiducianti (in caso di mandato con rappresentanza), mentre si dovranno fornire i dati dei titolari effettivi della fiduciaria stessa quando questa agisca in nome e per conto proprio. Viene introdotto anche l’obbligo di individuazione dei titolari effettivi nei consorzi, nelle cooperative, nelle reti di imprese, nei Geie o altre associazioni di qualsiasi natura: tutti casi, questi, non previsti nella legge antiriciclaggio. Qui si considereranno titolari effettivi coloro che detengano più del 25% del fondo o del patrimonio dell’organizzazione.
Le istruzioni della Banca d’Italia si compongono di una parte generale e di parti speciali molto dettagliate. La loro applicazione decorrerà dal 1° gennaio 2014, per tutti i rapporti continuativi che saranno presenti nelle anagrafiche degli intermediari in quella precisa data.
Nuove regole
01 | IL PROVVEDIMENTO
La Banca d’Italia ha emanato l’atteso provvedimento sulla cosiddetta adeguata verifica antiriciclaggio. Esso prevede: verifica rafforzata anche per i politici nazionali; controlli su conti aperti di società operanti nei settori degli appalti, sanità, rifiuti ed energie rinnovabili; consultazione delle relazioni delle autorità investigative nazionali per acquisire informazioni sulla clientela
02 | L’IMPATTO
Le istruzioni sono state pubblicate ieri sul sito dell’Autorità di vigilanza e impatteranno sui sistemi, le procedure e i rapporti con la clientela delle banche e degli intermediari finanziari italiani o operanti in Italia. Ne sono escluse a sorpresa le imprese di assicurazione, per le quali probabilmente l’Ivass si pronuncerà a breve
03 | GLI INTERMEDIARI
Il problema più delicato, e sul quale gli spunti della Banca d’Italia erano particolarmente attesi, è quello dell’identificazione dei titolari effettivi dei rapporti con gli intermediari. Nelle istruzioni viene precisato che tale figura coinciderà con la persona o persone fisiche che possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente, seguendo le definizioni di “controllo” del codice civile e del Testo unico della finanza
Autore: Ranieri Razzante
Fonte:
Il Sole 24 Ore
Adeguata verifica rafforzata anche per i politici nazionali; controlli stringenti su conti aperti di società operanti nei settori degli appalti, sanità, rifiuti ed energie rinnovabili; consultazione delle relazioni delle autorità investigative nazionali per acquisire informazioni sulla clientela.
Sono queste alcune delle novità dirompenti contenute nell’attesissimo provvedimento della Banca d’Italia sulla cosiddetta adeguata verifica antiriciclaggio. Le istruzioni sono state pubblicate ieri sul sito dell’Autorità di vigilanza ed impatteranno significativamente sui sistemi, le procedure e i rapporti con la clientela delle banche e degli intermediari finanziari italiani o operanti in Italia.
Ne sono escluse a sorpresa le imprese di assicurazione, per le quali probabilmente l’Ivass si pronuncerà a breve. L’utilità del provvedimento risiede principalmente nell’elencazione di una serie di criteri di valutazione e di esemplificazioni pratiche riguardanti i singoli elementi che vanno a comporre il mosaico dell’adeguata verifica e della conoscenza del cliente. Ad esempio, la circostanza che questi abbia relazioni d’affari con soggetti residenti in paesi non cooperativi; che abbia difficoltà o debolezze economiche e finanziarie; che persone a lui connesse da vincoli familiari o di affari utilizzino i suoi conti o altri rapporti a questi connessi.
Attenzione particolare viene richiamata sui servizi di private banking quando la gestione riguarda ingenti patrimoni ovvero operazioni di cospicuo ammontare.
Il problema più delicato, e sul quale gli spunti della Banca d’Italia erano particolarmente attesi, è quello dell’identificazione dei titolari effettivi dei rapporti con gli intermediari. Viene precisato che tale figura coinciderà con la persona o persone fisiche che possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente, seguendo le definizioni di “controllo” del codice civile e del Testo unico della finanza.
Tale controllo si riterrà in ogni caso riferibile alle persone in possesso di più del 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società-cliente, risalendo a persone fisiche nel caso in cui detta percentuale sia in mano a persone giuridiche. Potrà essere considerato titolare effettivo anche un amministratore di società contrariamente a quanto fino a oggi ritenuto, qualora non si individui un socio di riferimento e l’amministratore in questione eserciti un’influenza dominante sulle decisioni societarie.
Viene concessa la possibilità, e questa è un’assoluta novità del provvedimento in esame, di astenersi dalla ricerca del titolare effettivo quando venga individuato, nella catena di comando, un soggetto controllante diverso da persona fisica che beneficerebbe, se fosse cliente, del regime semplificato. È il caso, ad esempio, delle società possedute da enti pubblici o intermediari finanziari.
Il delicato problema delle fiduciarie viene risolto e individuando come titolare effettivo i fiducianti (in caso di mandato con rappresentanza), mentre si dovranno fornire i dati dei titolari effettivi della fiduciaria stessa quando questa agisca in nome e per conto proprio. Viene introdotto anche l’obbligo di individuazione dei titolari effettivi nei consorzi, nelle cooperative, nelle reti di imprese, nei Geie o altre associazioni di qualsiasi natura: tutti casi, questi, non previsti nella legge antiriciclaggio. Qui si considereranno titolari effettivi coloro che detengano più del 25% del fondo o del patrimonio dell’organizzazione.
Le istruzioni della Banca d’Italia si compongono di una parte generale e di parti speciali molto dettagliate. La loro applicazione decorrerà dal 1° gennaio 2014, per tutti i rapporti continuativi che saranno presenti nelle anagrafiche degli intermediari in quella precisa data.
Nuove regole
01 | IL PROVVEDIMENTO
La Banca d’Italia ha emanato l’atteso provvedimento sulla cosiddetta adeguata verifica antiriciclaggio. Esso prevede: verifica rafforzata anche per i politici nazionali; controlli su conti aperti di società operanti nei settori degli appalti, sanità, rifiuti ed energie rinnovabili; consultazione delle relazioni delle autorità investigative nazionali per acquisire informazioni sulla clientela
02 | L’IMPATTO
Le istruzioni sono state pubblicate ieri sul sito dell’Autorità di vigilanza e impatteranno sui sistemi, le procedure e i rapporti con la clientela delle banche e degli intermediari finanziari italiani o operanti in Italia. Ne sono escluse a sorpresa le imprese di assicurazione, per le quali probabilmente l’Ivass si pronuncerà a breve
03 | GLI INTERMEDIARI
Il problema più delicato, e sul quale gli spunti della Banca d’Italia erano particolarmente attesi, è quello dell’identificazione dei titolari effettivi dei rapporti con gli intermediari. Nelle istruzioni viene precisato che tale figura coinciderà con la persona o persone fisiche che possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente, seguendo le definizioni di “controllo” del codice civile e del Testo unico della finanza
Autore: Ranieri Razzante
Fonte:
Il Sole 24 Ore