Mai più sorprese al momento del pagamento delle prestazioni fornite da un professionista iscritto allAlbo, sia esso avvocato, notaio, architetto, commercialista, ecc.. Dal decreto Cresci Italia, infatti, è scaturito lobbligo per i professionisti di rilasciare un preventivo di spesa al consumatore. Il preventivo deve essere redatto in forma scritta e sottoscritto sia dal professionista che dal cliente. Esso rappresenta in tutto e per tutto un contratto vero e proprio.
Il professionista deve anche far presente al consumatore tutte le possibili implicazioni relative al caso ed indicare per quanto possibile i possibili oneri fino alla conclusione delliter e i dati della polizza assicurativa da lui sottoscritta per gli eventuali danni provocati nell’esercizio della sua attività professionale.
Nel caso di interventi imprevisti, il professionista deve subito informare il cliente. Se non lo fa, non potrà chiedere di modificare il compenso pattuito allatto della stipula del preventivo.
Il decreto Cresci Italia non fa riferimento ai rapporti iniziati prima della sua entrata in vigore. Adiconsum fa presente che non si può più contestare una parcella sulla scorta delle tariffe minime, perché queste ultime sono state abolite. Lunica via per dirimere quindi la questione può essere una composizione bonaria del contenzioso attraverso la conciliazione.
Autore: Ufficio Stampa Adiconsum
Fonte:
Adiconsum
Mai più sorprese al momento del pagamento delle prestazioni fornite da un professionista iscritto allAlbo, sia esso avvocato, notaio, architetto, commercialista, ecc.. Dal decreto Cresci Italia, infatti, è scaturito lobbligo per i professionisti di rilasciare un preventivo di spesa al consumatore. Il preventivo deve essere redatto in forma scritta e sottoscritto sia dal professionista che dal cliente. Esso rappresenta in tutto e per tutto un contratto vero e proprio.
Il professionista deve anche far presente al consumatore tutte le possibili implicazioni relative al caso ed indicare per quanto possibile i possibili oneri fino alla conclusione delliter e i dati della polizza assicurativa da lui sottoscritta per gli eventuali danni provocati nell’esercizio della sua attività professionale.
Nel caso di interventi imprevisti, il professionista deve subito informare il cliente. Se non lo fa, non potrà chiedere di modificare il compenso pattuito allatto della stipula del preventivo.
Il decreto Cresci Italia non fa riferimento ai rapporti iniziati prima della sua entrata in vigore. Adiconsum fa presente che non si può più contestare una parcella sulla scorta delle tariffe minime, perché queste ultime sono state abolite. Lunica via per dirimere quindi la questione può essere una composizione bonaria del contenzioso attraverso la conciliazione.
Autore: Ufficio Stampa Adiconsum
Fonte:
Adiconsum