La banca non può effettuare il recupero crediti mediante telefonate preregistrate. A meno che non sia in grado di garantire che le sue comunicazioni giungano solo al destinatario o a persone da questi autorizzate.
L’Autorità per la privacy ha dato ragione ad un cittadino, titolare di un contratto di finanziamento con una banca, che aveva segnalato di aver ricevuto dall’istituto di credito telefonate preregistrate con solleciti di pagamento. Secondo l’interessato il sistema era lesivo della riservatezza e della dignità perché, anche involontariamente, le comunicazioni potevano essere ascoltate da persone che non avessero alcun diritto a conoscere informazioni sul finanziamento.
Interpellata dall’Autorità la banca si è difesa sostenendo che le comunicazioni segnalate erano solo messaggi di presentazione per fornire al destinatario e, solo previa identificazione, la possibilità di scegliere tra diverse opzioni selezionabili digitando sulla tastiera del telefono.
Dall’istruttoria del Garante è emerso invece che il sistema utilizzato dalla banca per il recupero crediti non garantiva affatto l’accertamento dell’identità di colui che rispondeva alla chiamata, esponendo così l’interessato a una possibile violazione della riservatezza nel caso le informazioni venissero conosciute da altri
Fonte:
Il Sole 24 Ore
La banca non può effettuare il recupero crediti mediante telefonate preregistrate. A meno che non sia in grado di garantire che le sue comunicazioni giungano solo al destinatario o a persone da questi autorizzate.
L’Autorità per la privacy ha dato ragione ad un cittadino, titolare di un contratto di finanziamento con una banca, che aveva segnalato di aver ricevuto dall’istituto di credito telefonate preregistrate con solleciti di pagamento. Secondo l’interessato il sistema era lesivo della riservatezza e della dignità perché, anche involontariamente, le comunicazioni potevano essere ascoltate da persone che non avessero alcun diritto a conoscere informazioni sul finanziamento.
Interpellata dall’Autorità la banca si è difesa sostenendo che le comunicazioni segnalate erano solo messaggi di presentazione per fornire al destinatario e, solo previa identificazione, la possibilità di scegliere tra diverse opzioni selezionabili digitando sulla tastiera del telefono.
Dall’istruttoria del Garante è emerso invece che il sistema utilizzato dalla banca per il recupero crediti non garantiva affatto l’accertamento dell’identità di colui che rispondeva alla chiamata, esponendo così l’interessato a una possibile violazione della riservatezza nel caso le informazioni venissero conosciute da altri
Fonte:
Il Sole 24 Ore