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Mutui: Fondo “Gasparrini” operativo dal 27 aprile

Anche se esiste dal 2007, il Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa, conosciuto come Fondo “Gasparrini” dal nome dell’onorevole che lo ha ideato, sarà operativo dal 27 aprile 2013.

 

 Che cos’è

È un Fondo le cui risorse sono messe a disposizione di quelle famiglie che non riescono a pagare le rate del mutuo dell’abitazione principale.

 

 Chi può accedere

Per accedere al Fondo il beneficiario deve risultare:

·         proprietario dell’immobile oggetto  del  contratto  di mutuo;

·         titolare di un mutuo (a tasso fisso, variabile  e  misto) di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;

·         titolare di un indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE)  non superiore a 30 mila euro.

 Inoltre il beneficiario deve dimostrare di aver subito uno dei seguenti eventi, a patto che esso sia avvenuto successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti alla richiesta di accesso al Fondo:

·         cessazione del rapporto di  lavoro  subordinato (fatta eccezione per risoluzione consensuale, risoluzione  per  limiti di età con diritto a pensione  di  vecchiaia  o  di  anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo  soggettivo,  dimissioni del lavoratore non per giusta causa) e documento attestante lo stato di disoccupazione in corso;

·         cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409,  n. 3) del codice di procedura civile (prestazioni continuative e coordinate) ad  eccezione  delle  ipotesi  di risoluzione consensuale, recesso datoriale per  giusta  causa,  recesso del lavoratore non per giusta  causa,  e documento attestante lo stato di disoccupazione in corso;

·         morte  o  riconoscimento  di   handicap   grave,   ai   sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

 

Come accedere al Fondo

·         Compilare apposito modello disponibile a breve sul sito http://www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondomutuipc.html, e su quello di Consap

 

 

Durata della sospensione del pagamento del mutuo

·         La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non può essere superiore a 18 mesi.

 

 

Altre tipologie di mutui inclusi nel Fondo

La sospensione del pagamento delle rate si applica anche:

·         ai mutui oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;

·         ai mutui erogati per portabilità  tramite surroga

·         ai mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, che non superino in totale i 18 mesi.

 

 

Tipologie di mutui esclusi dal Fondo

La sospensione del pagamento delle rate non si applica nel caso di:

·         mutui con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;

·         mutui che abbiano fruito di agevolazioni pubbliche;

·         mutui per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi sopracitati, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

 

IMPORTANTE: la sospensione del pagamento delle rate di mutuo non  comporta l’applicazione di  alcuna  commissione  o  spesa  di  istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive


Fonte:

ADICONSUM

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