La stretta alle partite Iva? Non prima dell’estate 2014. La presunzione di co.co.co. introdotta dalla riforma Fornero, infatti, comincerà a operare soltanto dal 18 luglio 2014 e soltanto con riferimento alle vecchie partite Iva monocommittenti, cioè già attive al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della riforma). Per le nuove partite Iva, ossia quelle aperte da tale data, invece, ci sarà da attendere un anno in più, perché la presunzione acquisterà efficacia il 18 luglio 2015. È quanto si ricava dalla circolare n. 15/2013 con cui l’Inail illustra le novità della legge n. 92/2012 (riforma del lavoro) sulla presunzione di lavoro a progetto per le partite Iva con monocommittenza.
La stretta alle partite Iva? Non prima dell’estate 2014. La presunzione di co.co.co. introdotta dalla riforma Fornero, infatti, comincerà a operare soltanto dal 18 luglio 2014 e soltanto con riferimento alle vecchie partite Iva monocommittenti, cioè già attive al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della riforma). Per le nuove partite Iva, ossia quelle aperte da tale data, invece, ci sarà da attendere un anno in più, perché la presunzione acquisterà efficacia il 18 luglio 2015. È quanto si ricava dalla circolare n. 15/2013 con cui l’Inail illustra le novità della legge n. 92/2012 (riforma del lavoro) sulla presunzione di lavoro a progetto per le partite Iva con monocommittenza.
La lotta alle false partite Iva. Allo scopo di contrastare le false partite Iva, cioè quei rapporti di lavoro autonomo mascheranti collaborazioni se non addirittura lavoro dipendente, la riforma Fornero ha introdotto una specifica presunzione legale, in virtù delle quale il rapporto instaurato tra un’impresa e un titolare di partita Iva si presume essere di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (co.co.pro.), salvo prova contraria da parte del committente, quando sussistano almeno due dei seguenti presupposti: durata della collaborazione, fatturato, postazione fissa di lavoro (in tabella le definizioni).
Le esclusioni. La presunzione si applica a tutte le partite Iva aperte dal 18 luglio 2012. A quelle già in essere a tale data, invece, la riforma ha dato un anno sabatico al fine di consentire a professionisti e imprese di adeguarsi (si applica dal 18 luglio 2013). La presunzione non opera, inoltre, quando la prestazione:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di artigiani e commercianti (per il 2013 il limite è di 19.196,25);
c) sia resa nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali e stabilisce specifici requisiti e condizioni. L’esclusione, in tal caso, non vale per tutte le attività lavorative del professionista, ma solo per quelle prestazioni che costituiscono lo svolgimento dell’attività professionale per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi professionali (le attività sono state individuate dal ministero del lavoro con dm 20 dicembre 2012).
Gli effetti della presunzione. Quando scatta la presunzione, la co.co.pro. derivante dalla trasformazione «ex lege» della partita Iva potrà ritenersi legittima, a sua volta, solamente in presenza di un progetto; se manca scatta la conversione in rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato.
Infatti, precisa l’Inail, la presunzione comporta l’applicazione della disciplina normativa prevista per il lavoro a progetto che, quale primo presupposto per la validità della stessa co.co.pro., chiede la presenza di un progetto la cui mancanza determina la trasformazione della co.co.pro. in un rapporto subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. In sintesi, spiega l’Inail, qualora e nel momento in cui scatti la presunzione, il rapporto di partita Iva per conto di un committente si trasforma in: co.co.pro. (lavoro a progetto), se esiste un progetto; in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a partire dalla data di costituzione del rapporto, se il progetto non risulta presente.
L’Inail precisa che si tratta di una presunzione relativa; infatti, il committente può fornire prova contraria, ossia che si tratta di un genuino rapporto di lavoro autonomo, evitando la conversione del rapporto in co.co.pro. nonché il rischio dell’ulteriore trasformazione in lavoro dipendente.
La presunzione può attendere. Il momento a partire dal quale si potrà verificare la presunzione dipende dalla combinazione delle tre condizioni (si veda tabella). A conti fatti (l’Inail li ha fatti) la prima data utile è il 18 luglio 2014, data di scadenza dei primi due anni solari voluti dalla legge, quando si potrà far valere la postazione fissa e il fatturato. Se invece, le condizioni sono durata e postazione fissa oppure durata e fatturato, la prima verifica non potrà essere fatta prima del 2015, atteso che il biennio interessato sarà il 2013/2014 (si veda tabella per i dettagli).
Premi come parasubordinati. Infine, l’Inail spiega nel caso di conversione in co.co.pro., le partite Iva pagano i premi con le stesse condizioni dei lavoratori parasubordinati, ossia se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Allo stesso modo il calcolo del premio andrà fatto con le regole dei parasubordinati, vale a dire in misura ripartita per un terzo a carico del lavoratore e due terzi del committente.
Fonte:
Italia Oggi
La stretta alle partite Iva? Non prima dell’estate 2014. La presunzione di co.co.co. introdotta dalla riforma Fornero, infatti, comincerà a operare soltanto dal 18 luglio 2014 e soltanto con riferimento alle vecchie partite Iva monocommittenti, cioè già attive al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della riforma). Per le nuove partite Iva, ossia quelle aperte da tale data, invece, ci sarà da attendere un anno in più, perché la presunzione acquisterà efficacia il 18 luglio 2015. È quanto si ricava dalla circolare n. 15/2013 con cui l’Inail illustra le novità della legge n. 92/2012 (riforma del lavoro) sulla presunzione di lavoro a progetto per le partite Iva con monocommittenza.
La stretta alle partite Iva? Non prima dell’estate 2014. La presunzione di co.co.co. introdotta dalla riforma Fornero, infatti, comincerà a operare soltanto dal 18 luglio 2014 e soltanto con riferimento alle vecchie partite Iva monocommittenti, cioè già attive al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della riforma). Per le nuove partite Iva, ossia quelle aperte da tale data, invece, ci sarà da attendere un anno in più, perché la presunzione acquisterà efficacia il 18 luglio 2015. È quanto si ricava dalla circolare n. 15/2013 con cui l’Inail illustra le novità della legge n. 92/2012 (riforma del lavoro) sulla presunzione di lavoro a progetto per le partite Iva con monocommittenza.
La lotta alle false partite Iva. Allo scopo di contrastare le false partite Iva, cioè quei rapporti di lavoro autonomo mascheranti collaborazioni se non addirittura lavoro dipendente, la riforma Fornero ha introdotto una specifica presunzione legale, in virtù delle quale il rapporto instaurato tra un’impresa e un titolare di partita Iva si presume essere di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (co.co.pro.), salvo prova contraria da parte del committente, quando sussistano almeno due dei seguenti presupposti: durata della collaborazione, fatturato, postazione fissa di lavoro (in tabella le definizioni).
Le esclusioni. La presunzione si applica a tutte le partite Iva aperte dal 18 luglio 2012. A quelle già in essere a tale data, invece, la riforma ha dato un anno sabatico al fine di consentire a professionisti e imprese di adeguarsi (si applica dal 18 luglio 2013). La presunzione non opera, inoltre, quando la prestazione:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di artigiani e commercianti (per il 2013 il limite è di 19.196,25);
c) sia resa nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali e stabilisce specifici requisiti e condizioni. L’esclusione, in tal caso, non vale per tutte le attività lavorative del professionista, ma solo per quelle prestazioni che costituiscono lo svolgimento dell’attività professionale per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi professionali (le attività sono state individuate dal ministero del lavoro con dm 20 dicembre 2012).
Gli effetti della presunzione. Quando scatta la presunzione, la co.co.pro. derivante dalla trasformazione «ex lege» della partita Iva potrà ritenersi legittima, a sua volta, solamente in presenza di un progetto; se manca scatta la conversione in rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato.
Infatti, precisa l’Inail, la presunzione comporta l’applicazione della disciplina normativa prevista per il lavoro a progetto che, quale primo presupposto per la validità della stessa co.co.pro., chiede la presenza di un progetto la cui mancanza determina la trasformazione della co.co.pro. in un rapporto subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. In sintesi, spiega l’Inail, qualora e nel momento in cui scatti la presunzione, il rapporto di partita Iva per conto di un committente si trasforma in: co.co.pro. (lavoro a progetto), se esiste un progetto; in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a partire dalla data di costituzione del rapporto, se il progetto non risulta presente.
L’Inail precisa che si tratta di una presunzione relativa; infatti, il committente può fornire prova contraria, ossia che si tratta di un genuino rapporto di lavoro autonomo, evitando la conversione del rapporto in co.co.pro. nonché il rischio dell’ulteriore trasformazione in lavoro dipendente.
La presunzione può attendere. Il momento a partire dal quale si potrà verificare la presunzione dipende dalla combinazione delle tre condizioni (si veda tabella). A conti fatti (l’Inail li ha fatti) la prima data utile è il 18 luglio 2014, data di scadenza dei primi due anni solari voluti dalla legge, quando si potrà far valere la postazione fissa e il fatturato. Se invece, le condizioni sono durata e postazione fissa oppure durata e fatturato, la prima verifica non potrà essere fatta prima del 2015, atteso che il biennio interessato sarà il 2013/2014 (si veda tabella per i dettagli).
Premi come parasubordinati. Infine, l’Inail spiega nel caso di conversione in co.co.pro., le partite Iva pagano i premi con le stesse condizioni dei lavoratori parasubordinati, ossia se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Allo stesso modo il calcolo del premio andrà fatto con le regole dei parasubordinati, vale a dire in misura ripartita per un terzo a carico del lavoratore e due terzi del committente.
Fonte:
Italia Oggi