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Guida al credito ai consumatori

Adiconsum cura guide tematiche di grande interesse e utilità per tutti gli utenti-consumatori sulle principali tematiche di pertinenza.

Ecco una serie di informazioni sul CREDITO AI CONSUMATORI, INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE.

A cosa ha diritto il consumatore?

Prima della sottoscrizione di un contratto di credito o di una proposta irrevocabile, di ricevere, da parte del finanziatore o dell’eventuale intermediario, tutte le informazioni essenziali che gli permettano di prendere una decisione informata e consapevole, e, a richiesta, copia del contratto di credito, gratuitamente e senza alcun obbligo di adesione successiva.

Al consumatore deve pertanto essere consegnato il modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI – Standard European Consumer Credit Information), il modulo deve essere rilasciato obbligatoriamente in caso di richiesta di un’operazione di credito ai consumatori.

Il modulo contiene le condizioni offerte alla generalità dei clienti e, per la parte relativa alle offerte personalizzate, le condizioni proposte al singolo cliente, tenuto conto delle informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate.

Nella PRIMA SEZIONE del modulo sono indicate le principali caratteristiche del prodotto di credito: nome dell’intermediario, tipo di contratto, importo totale richiesto, rate da pagare, durata del prestito, condizioni di prelievo, indicazione del bene o servizio cui è destinato il finanziamento (in caso di prestiti finalizzati), garanzie richieste al cliente.

Nella SECONDA SEZIONE sono indicati i costi del credito: TAN, TAEG, TEGM, imposta di bollo, spese di gestione pratica ed eventuali altre spese connesse a lcontratto di credito. Deve essere inoltre indicata l’eventuale polizza assicurativa obbligatoria a protezione del credito, il cui costo deve essere compreso nel TAEG, e le eventuali polizze non obbligatorie che l’intermediario offre contestualmente al contratto di credito. Infine, sono riportati i costi per gli eventuali ritardi di pagamento e i termini in cui è possibile modificare le condizioni contrattuali.

 

TAN 

(Tasso Annuo Nominale) è il tasso di interesse applicato ad un finanziamento, utilizzato per calcolare le rate di ammortamento del finanziamento.

 

TAEG

(Tasso Annuo Effettivo Globale)è il tasso d’interesse, espresso in percentuale, che comprende tutti i costi (spese, commissioni, perizie, assicurazioni) che il debitore deve sostenere per il finanziamento.

I criteri per il calcolo del TAEG sono stabiliti dalla legge. Il TAEG consente una conoscenza reale del costo complessivo del prestito, e di confrontare le diverse offerte in modo da individuare immediatamente le differenze nei costi. I

 

TEGM

(Tasso Effettivo Globale Medio)èiltasso che determina il valore medio del tasso effettivamente applicato dagli intermediari (banche, società finanziarie) a categorie omogenee di operazioni creditizie (aperture di credito in c/c, crediti personali, cessione del quinto, mutui, ecc.).

Il TEGM deve contenere le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. I tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale.

Il TEGM aumentato del 25% più 4 punti percentuali è la soglia oltre la quale gli interessi sono considerati usurai ai sensi della Legge n. 108/96.

 

TERZA SEZIONE. Riporta gli aspetti legali del contratto, quali il diritto e le condizioni di recesso, i termini per il rimborso anticipato del credito, il diritto a ricevere una copia del contratto, il periodo di validità dell’offerta,

ULTIMA SEZIONE Sono riportate le informazioni necessarie in caso di sottoscrizione di contratto a distanza.

L’intermediario ha l’obbligo, inoltre, di fornireal consumatore chiarimenti adeguati sulle caratteristiche dei prodotti offerti, in modo che possa sottoscrivere un contratto adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, e di verificare il “merito creditizio” del consumatore, secondo il principio di “prestito responsabile” .

Le informazioni devono essere esposte dalle banche e dalle società finanziarie in luogo aperto al pubblico e ben visibili. Gli esercizi commerciali devono esporre le informazioni fornite dall’intermediario convenzionato.

L’intermediario non può applicare condizioni peggiorative rispetto a quelle fornite nel modulo informativo; inoltre, è tenuto ad applicare le condizioni eventualmente migliorative rispetto alla proposta presentata in sede di stipulazione del contratto, riportate dalla pubblicità.

 

Bisogna inoltre fare attenzione alle formule “compra oggi, paga tra 12 mesi”: non tutti sanno che il calcolo degli interessi parte dal momento dell’acquisto e non da quando si comincia a pagare; inoltre, è difficile prevedere cosa può accadere a distanza di 12 mesi.

Ed anche agli intermediari di credito (società di mediazione e agenti in attività finanziarie), i quali non erogano direttamente il prestito, ma si incaricano di facilitare i contatti con le imprese finanziatrici. Dal momento che possono chiedere compensi – anche anticipati – per la loro attività, indipendentemente dall’esito della ricerca, il rischio è di spendere soldi senza ottenere risultati.

In caso di dubbi o di mancato riconoscimento dei propri diritti,  rivolgersi alle sedi territoriali di Adiconsum.


Autore: Redazione Credit Village
Fonte:

Adiconsum

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