Accelerata, a favore del fisco, la procedura di «allerta» che preannuncia la riscossione coattiva dei debiti di minore importo. Prima di avviare azioni di recupero di somme fino a 1.000 euro, Equitalia dovrà inviare al contribuente un sollecito tramite posta ordinaria e da quel momento decorreranno ulteriori 120 giorni di stop automatico della riscossione.
Oggi, invece, per i debiti fino a 2mila euro sussiste un doppio obbligo di sollecito postale, a distanza di almeno sei mesi l’uno dall’altro. È questa una delle novità apportate, su proposta del relatore Salvatore Sciascia (Pdl), al ddl sul potenziamento dell’autotutela nei confronti delle cartelle pazze, varato ieri all’unanimità dalla commissione finanze del senato.
Dopo aver ricevuto dalla commissione bilancio di palazzo Madama il nullaosta su testo ed emendamenti, la VI commissione ha concluso l’esame del testo e chiesto l’ok alla presidenza del senato per il passaggio dalla sede referente a quella deliberante. In questo modo il provvedimento potrebbe essere licenziato già domani, senza passare dall’aula, ed essere trasmesso alla camera, dove la procedura legislativa «abbreviata» potrebbe essere ripetuta in commissione finanze.
Il ddl prevede la possibilità di sospendere immediatamente la riscossione a fronte della presentazione, da parte del debitore, di una dichiarazione che certifichi il suo «buon diritto». Tra le modifiche, c’è anche la possibilità di farlo con modalità telematiche (ossia tramite Pec).
La documentazione dovrà essere prodotta al competente ufficio di Equitalia entro 90 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione o di una procedura cautelare. Dovrà essere spiegato il perché l’atto contestato (accertamento o cartella esattoriale) sia viziato: o perché decaduto o prescritto, o perché interessato da un provvedimento di sgravio, o perché oggetto di una sospensione amministrativa o giudiziale, oppure perché emesso nonostante il regolare pagamento del debito.
Entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione, l’agente della riscossione trasmetterà la pratica all’amministrazione creditrice per avere conferma dei fatti. Ci saranno quindi altri 60 giorni di tempo, entro i quali l’ente impositore dovrà confermare al contribuente la correttezza della documentazione prodotta, oppure l’inidoneità a ottenere la sospensione. In ogni caso, sarà informato anche l’ufficio di Equitalia, che potrà così sapere se deve procedere o meno nell’incasso forzoso.
A maggiore tutela dei contribuenti, il ddl prevede un meccanismo di silenzio-assenso che imporrà la massima attenzione da parte delle p.a.: trascorsi inutilmente 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore a Equitalia, infatti, l’accertamento e/o la cartella contestate saranno annullate di diritto. Per evitare possibili abusi della nuova possibilità, sono previste sanzioni severe per i debitori che mentono: dal 100% al 200% della somma dovuta più le eventuali responsabilità penali.
Autore: Valerio Stroppa
Fonte:
Italiaoggi
Accelerata, a favore del fisco, la procedura di «allerta» che preannuncia la riscossione coattiva dei debiti di minore importo. Prima di avviare azioni di recupero di somme fino a 1.000 euro, Equitalia dovrà inviare al contribuente un sollecito tramite posta ordinaria e da quel momento decorreranno ulteriori 120 giorni di stop automatico della riscossione.
Oggi, invece, per i debiti fino a 2mila euro sussiste un doppio obbligo di sollecito postale, a distanza di almeno sei mesi l’uno dall’altro. È questa una delle novità apportate, su proposta del relatore Salvatore Sciascia (Pdl), al ddl sul potenziamento dell’autotutela nei confronti delle cartelle pazze, varato ieri all’unanimità dalla commissione finanze del senato.
Dopo aver ricevuto dalla commissione bilancio di palazzo Madama il nullaosta su testo ed emendamenti, la VI commissione ha concluso l’esame del testo e chiesto l’ok alla presidenza del senato per il passaggio dalla sede referente a quella deliberante. In questo modo il provvedimento potrebbe essere licenziato già domani, senza passare dall’aula, ed essere trasmesso alla camera, dove la procedura legislativa «abbreviata» potrebbe essere ripetuta in commissione finanze.
Il ddl prevede la possibilità di sospendere immediatamente la riscossione a fronte della presentazione, da parte del debitore, di una dichiarazione che certifichi il suo «buon diritto». Tra le modifiche, c’è anche la possibilità di farlo con modalità telematiche (ossia tramite Pec).
La documentazione dovrà essere prodotta al competente ufficio di Equitalia entro 90 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione o di una procedura cautelare. Dovrà essere spiegato il perché l’atto contestato (accertamento o cartella esattoriale) sia viziato: o perché decaduto o prescritto, o perché interessato da un provvedimento di sgravio, o perché oggetto di una sospensione amministrativa o giudiziale, oppure perché emesso nonostante il regolare pagamento del debito.
Entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione, l’agente della riscossione trasmetterà la pratica all’amministrazione creditrice per avere conferma dei fatti. Ci saranno quindi altri 60 giorni di tempo, entro i quali l’ente impositore dovrà confermare al contribuente la correttezza della documentazione prodotta, oppure l’inidoneità a ottenere la sospensione. In ogni caso, sarà informato anche l’ufficio di Equitalia, che potrà così sapere se deve procedere o meno nell’incasso forzoso.
A maggiore tutela dei contribuenti, il ddl prevede un meccanismo di silenzio-assenso che imporrà la massima attenzione da parte delle p.a.: trascorsi inutilmente 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore a Equitalia, infatti, l’accertamento e/o la cartella contestate saranno annullate di diritto. Per evitare possibili abusi della nuova possibilità, sono previste sanzioni severe per i debitori che mentono: dal 100% al 200% della somma dovuta più le eventuali responsabilità penali.
Autore: Valerio Stroppa
Fonte:
Italiaoggi