Da domani rischi penali per i clienti di banche e professionisti che non consegnano agli istituti e agli studi le informazioni necessarie per il compimento dell’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio. Una eventuale segnalazione per mancata possibilità di eseguire l’adeguata verifica, evidenziata nella restituzione di somme depositate, andrà rimarcata nel bonifico con cui avviene la restituzione da parte della banca o del professionista.
Ciò potrebbe indurre alla segnalazione di operazione sospetta e di riflesso all’incriminazione del cliente per il reato di cui al comma 3° dell’art. 55 del decreto antiriciclaggio. È quanto appare lecito ritenere a seguito della lettura del novellato art. 23 del dlgs 231/07 nel quale a mezzo dell’art. 18 del dlgs 19/9/2012 n. 169 (in G.U. 2/10/2012 n. 230) è stato introdotto il comma 1-bis, vigente appunto da domani 17 ottobre.
I contenuti del nuovo articolo
Ai sensi del comma 1 dell’art. 23, del dlgs 231/07, quando i professionisti (ma la disposizione vale per tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, banche in primis) non fossero in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica (evidentemente per la mancata collaborazione del cliente), non devono instaurare alcun rapporto continuativo con il «potenziale» fruitore del servizio.
Non solo, qualora lo avessero intrapreso, successivamente a seguito del venir meno degli obblighi di collaborazione del cliente, dovrebbero porre fine al rapporto professionale in essere, valutando altresì l’opportunità di inviare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’art. 41 del dlgs 231. Con il nuovo comma 1-bis dell’art. 23, gli obblighi di astensione dei destinatari della normativa antiriciclaggio si acuiscono.
Anche ai professionisti, quindi, che non possano rispettare gli obblighi di adeguata verifica in relazione a prestazioni professionali in corso di realizzazione, viene imposto di restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Non solo. Al bonifico di restituzione dei fondi sarà d’obbligo allegare una comunicazione nella quale il professionista spiega alla banca che la restituzione delle somme al cliente si rende necessaria, in virtù della impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’art. 18, comma 1, del dlgs 231/2007.
I rischi per il cliente
Tale procedura esporrebbe il cliente ad una duplice serie di problematiche. Da un lato, il «marchio d’Infamia» con cui verrà «targato il bonifico» (Restituzione dei fondi per mancata possibilità di procedere alla adeguata verifica del cliente, o equivalente) esporrebbe il cliente a un duplice rischio di segnalazione di operazione sospetta (nel caso di specie, del professionista e dell’istituto di credito che individualmente dovranno valutare se ricorrono le condizioni), ma soprattutto alle sanzioni penali di cui all’art. 55, comma 3°, del dlgs 231/07.
Ai sensi del citato comma, va ricordato, infatti, che, salvo in caso di più gravi reati, l’esecutore dell’operazione che non fornisca informazioni sullo scopo o sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale (o le fornisca false) è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro. Va da sé che la formalizzazione della mancata possibilità di esecuzione dell’adeguata verifica e l’ulteriore segnalazione possano agevolmente portare alla comminazione della citata sanzione penale in capo al soggetto non collaborativo.
Considerazioni pratiche
In effetti, come molte delle disposizioni proprie della normativa antiriciclaggio, anche tale nuova norma appare più indirizzata agli istituti di credito che ai professionisti. Solo i primi, in effetti sono usualmente detentori di fondi, strumenti (finanziari) e altre disponibilità finanziarie di proprietà del cliente, mentre ben rare appaiono le situazioni in cui tali «strumenti» possano essere messi in mano ai professionisti (si può pensare alla costituzioni di piccoli fondi spese, ma in effetti la stragrande maggioranza dei pagamenti avvengono a prestazione eseguita, o almeno in relazione a decorsi periodi di tempo di assistenza professionale).
Ne consegue che, se tale norma finirà per incidere in modo significativo sulle attività di banche, Sim, ed Sgr, presentandosi in molti casi anche di non semplice applicazione, non pare possa avere risvolti particolarmente significativi o immediati nella sfera delle attività professionali.
Autore: Luciano De Angelis
Fonte:
Italiaoggi
Da domani rischi penali per i clienti di banche e professionisti che non consegnano agli istituti e agli studi le informazioni necessarie per il compimento dell’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio. Una eventuale segnalazione per mancata possibilità di eseguire l’adeguata verifica, evidenziata nella restituzione di somme depositate, andrà rimarcata nel bonifico con cui avviene la restituzione da parte della banca o del professionista.
Ciò potrebbe indurre alla segnalazione di operazione sospetta e di riflesso all’incriminazione del cliente per il reato di cui al comma 3° dell’art. 55 del decreto antiriciclaggio. È quanto appare lecito ritenere a seguito della lettura del novellato art. 23 del dlgs 231/07 nel quale a mezzo dell’art. 18 del dlgs 19/9/2012 n. 169 (in G.U. 2/10/2012 n. 230) è stato introdotto il comma 1-bis, vigente appunto da domani 17 ottobre.
I contenuti del nuovo articolo
Ai sensi del comma 1 dell’art. 23, del dlgs 231/07, quando i professionisti (ma la disposizione vale per tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, banche in primis) non fossero in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica (evidentemente per la mancata collaborazione del cliente), non devono instaurare alcun rapporto continuativo con il «potenziale» fruitore del servizio.
Non solo, qualora lo avessero intrapreso, successivamente a seguito del venir meno degli obblighi di collaborazione del cliente, dovrebbero porre fine al rapporto professionale in essere, valutando altresì l’opportunità di inviare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’art. 41 del dlgs 231. Con il nuovo comma 1-bis dell’art. 23, gli obblighi di astensione dei destinatari della normativa antiriciclaggio si acuiscono.
Anche ai professionisti, quindi, che non possano rispettare gli obblighi di adeguata verifica in relazione a prestazioni professionali in corso di realizzazione, viene imposto di restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Non solo. Al bonifico di restituzione dei fondi sarà d’obbligo allegare una comunicazione nella quale il professionista spiega alla banca che la restituzione delle somme al cliente si rende necessaria, in virtù della impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’art. 18, comma 1, del dlgs 231/2007.
I rischi per il cliente
Tale procedura esporrebbe il cliente ad una duplice serie di problematiche. Da un lato, il «marchio d’Infamia» con cui verrà «targato il bonifico» (Restituzione dei fondi per mancata possibilità di procedere alla adeguata verifica del cliente, o equivalente) esporrebbe il cliente a un duplice rischio di segnalazione di operazione sospetta (nel caso di specie, del professionista e dell’istituto di credito che individualmente dovranno valutare se ricorrono le condizioni), ma soprattutto alle sanzioni penali di cui all’art. 55, comma 3°, del dlgs 231/07.
Ai sensi del citato comma, va ricordato, infatti, che, salvo in caso di più gravi reati, l’esecutore dell’operazione che non fornisca informazioni sullo scopo o sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale (o le fornisca false) è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro. Va da sé che la formalizzazione della mancata possibilità di esecuzione dell’adeguata verifica e l’ulteriore segnalazione possano agevolmente portare alla comminazione della citata sanzione penale in capo al soggetto non collaborativo.
Considerazioni pratiche
In effetti, come molte delle disposizioni proprie della normativa antiriciclaggio, anche tale nuova norma appare più indirizzata agli istituti di credito che ai professionisti. Solo i primi, in effetti sono usualmente detentori di fondi, strumenti (finanziari) e altre disponibilità finanziarie di proprietà del cliente, mentre ben rare appaiono le situazioni in cui tali «strumenti» possano essere messi in mano ai professionisti (si può pensare alla costituzioni di piccoli fondi spese, ma in effetti la stragrande maggioranza dei pagamenti avvengono a prestazione eseguita, o almeno in relazione a decorsi periodi di tempo di assistenza professionale).
Ne consegue che, se tale norma finirà per incidere in modo significativo sulle attività di banche, Sim, ed Sgr, presentandosi in molti casi anche di non semplice applicazione, non pare possa avere risvolti particolarmente significativi o immediati nella sfera delle attività professionali.
Autore: Luciano De Angelis
Fonte:
Italiaoggi