La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza relativa alla causa C-190/11, fa un passo in avanti nellottica di una più ampia tutela dei consumatori nelle controversie allestero.
In materia di controversie transfrontaliere, cioè tra un consumatore e un professionista residenti in due diversi Stati membri dellUnione europea, la normativa europea è nel senso di tutelare il consumatore, quale parte contraente più debole, agevolandone laccesso alla giustizia, secondo un principio di prossimità geografica con il giudice competente.
Nel caso allesame della Corte una consumatrice austriaca, a seguito di ricerche in internet e contatti a distanza intercorsi con un professionista tedesco specializzato nella vendita di automobili, si era poi recata fisicamente in Germania per concludere il contratto di acquisto dellauto. Rientrata in Austria, alla scoperta di vizi sostanziali del veicolo, la consumatrice aveva convenuto il professionista davanti ai giudici austriaci, il quale, invece, non trattandosi di un contratto a distanza, ne contestava la competenza.
La Corte, in proposito, ha chiarito che la possibilità, riconosciuta al consumatore, di accedere alla giustizia tramite il giudice nazionale non è subordinata alla condizione che il contratto sia stato concluso a distanza.
In caso di controversia, infatti, il consumatore ha la possibilità di convenire davanti al giudice nazionale il professionista (residente in un altro Stato membro) con il quale abbia concluso il contratto, a condizione che:
il professionista eserciti la propria attività commerciale o professionale nello Stato membro di residenza del consumatore, ovvero, con qualunque mezzo, diriga le sue attività verso lo stesso Stato membro (ad esempio, tramite luso di internet);
il contratto oggetto di controversia rientri nellambito della suddetta attività.
In presenza di queste due (sole) condizioni, quindi, il consumatore, anche nel caso di un contratto non concluso a distanza, in quanto sottoscritto nello Stato membro del professionista, potrà convenire questultimo davanti al giudice del proprio Stato membro.
Fonte:
ADICONSUM
La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza relativa alla causa C-190/11, fa un passo in avanti nellottica di una più ampia tutela dei consumatori nelle controversie allestero.
In materia di controversie transfrontaliere, cioè tra un consumatore e un professionista residenti in due diversi Stati membri dellUnione europea, la normativa europea è nel senso di tutelare il consumatore, quale parte contraente più debole, agevolandone laccesso alla giustizia, secondo un principio di prossimità geografica con il giudice competente.
Nel caso allesame della Corte una consumatrice austriaca, a seguito di ricerche in internet e contatti a distanza intercorsi con un professionista tedesco specializzato nella vendita di automobili, si era poi recata fisicamente in Germania per concludere il contratto di acquisto dellauto. Rientrata in Austria, alla scoperta di vizi sostanziali del veicolo, la consumatrice aveva convenuto il professionista davanti ai giudici austriaci, il quale, invece, non trattandosi di un contratto a distanza, ne contestava la competenza.
La Corte, in proposito, ha chiarito che la possibilità, riconosciuta al consumatore, di accedere alla giustizia tramite il giudice nazionale non è subordinata alla condizione che il contratto sia stato concluso a distanza.
In caso di controversia, infatti, il consumatore ha la possibilità di convenire davanti al giudice nazionale il professionista (residente in un altro Stato membro) con il quale abbia concluso il contratto, a condizione che:
il professionista eserciti la propria attività commerciale o professionale nello Stato membro di residenza del consumatore, ovvero, con qualunque mezzo, diriga le sue attività verso lo stesso Stato membro (ad esempio, tramite luso di internet);
il contratto oggetto di controversia rientri nellambito della suddetta attività.
In presenza di queste due (sole) condizioni, quindi, il consumatore, anche nel caso di un contratto non concluso a distanza, in quanto sottoscritto nello Stato membro del professionista, potrà convenire questultimo davanti al giudice del proprio Stato membro.
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