I dati registrati nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic), le vecchie “centrali rischi” private, devono essere esatti e puntualmente aggiornati. Le informazioni su ritardi nella restituzione di un prestito quando riguardano non più di due rate poi pagate, non possono essere conservate oltre un anno.
Il principio è stato affermato dal Garante per la privacy intervenuto a seguito del ricorso di un cittadino che si era rivolto all’Autorità ritenendo illegittima la presenza del suo nominativo in un Sic oltre il temine previsto dal codice deontologico.
Nonostante, infatti, una prima richiesta di cancellazione indirizzata, come prevede la normativa, dal ricorrente direttamente alla “centrale rischi”privata, la segnalazione continuava ad essere presente nel data base della società, l’archivio elettronico nel quale confluiscono informazioni sui cittadini che chiedono un prestito personale o un mutuo e al quale accedono banche e finanziarie per verificarne l’affidabilità e la solvibilità prima di concedere finanziamenti.
E’ stato quindi necessario l’avvio di un’istruttoria e l’invito del Garante a soddisfare le richieste del ricorrente per far attivare la centrale rischi, che dopo aver effettuato una verifica con la società finanziaria che aveva segnalato i ritardi nei pagamenti, ha aggiornato il rapporto di credito, censendolo senza alcuna segnalazione di insolvenza. Poiché la centrale rischi ha cancellato le informazioni negative, l’Autorità ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ma ha comunque addebitato al Sic le spese del procedimento, determinate in 500 euro, da rifondere direttamente al ricorrente.
Fonte:
garanteprivacy
I dati registrati nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic), le vecchie “centrali rischi” private, devono essere esatti e puntualmente aggiornati. Le informazioni su ritardi nella restituzione di un prestito quando riguardano non più di due rate poi pagate, non possono essere conservate oltre un anno.
Il principio è stato affermato dal Garante per la privacy intervenuto a seguito del ricorso di un cittadino che si era rivolto all’Autorità ritenendo illegittima la presenza del suo nominativo in un Sic oltre il temine previsto dal codice deontologico.
Nonostante, infatti, una prima richiesta di cancellazione indirizzata, come prevede la normativa, dal ricorrente direttamente alla “centrale rischi”privata, la segnalazione continuava ad essere presente nel data base della società, l’archivio elettronico nel quale confluiscono informazioni sui cittadini che chiedono un prestito personale o un mutuo e al quale accedono banche e finanziarie per verificarne l’affidabilità e la solvibilità prima di concedere finanziamenti.
E’ stato quindi necessario l’avvio di un’istruttoria e l’invito del Garante a soddisfare le richieste del ricorrente per far attivare la centrale rischi, che dopo aver effettuato una verifica con la società finanziaria che aveva segnalato i ritardi nei pagamenti, ha aggiornato il rapporto di credito, censendolo senza alcuna segnalazione di insolvenza. Poiché la centrale rischi ha cancellato le informazioni negative, l’Autorità ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ma ha comunque addebitato al Sic le spese del procedimento, determinate in 500 euro, da rifondere direttamente al ricorrente.
Fonte:
garanteprivacy