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Dopo la prima dilazione la crisi vale un’altra proroga

Equitalia potrà concedere una proroga per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi in caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, che ha ottenuto una dilazione a seguito di cartella di pagamento. L’agevolazione, in presenza di tali condizioni, si applica anche alle rateazioni già concesse da Equitalia al 28 dicembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 201/2011, purché il contribuente non abbia già usufruito di altra proroga.

La novità introdotta nell’iter parlamentare di approvazione Dl 201/2011 (articolo 10, comma 13-ter) che ha modificato l’originaria versione della disposizione relativa alla dilazione delle cartelle di pagamento. In base all’articolo 19 del Dpr 602/73, l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili.

Ora la norma viene integrata con la previsione che in caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa potrà essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In questo caso il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

La norma prevede anche che le dilazioni, già concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto salva-Italia, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, non ancora prorogate, possono essere differite per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi. È necessario però che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione. Tuttavia, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate: eil debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; rl’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; til carico non può più essere rateizzato.

Un’altra interessante novità riguarda poi la vendita dei beni del contribuente debitore. In base all’articolo 52 del Dpr 602/73 la vendita dei beni pignorati è effettuata dal concessionario con pubblico incanto o altre formule senza necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria. In tal caso l’incanto è tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione. Ora anche il debitore potrà procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato in base alle disposizioni del Dpr 602/1973, con il consenso dell’agente della riscossione, che interviene nel l’atto di cessione. All’agente viene interamente versato il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo, rispetto al debito, è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso.


Autore: Rosanna Acierno
Fonte:
Il Sole 24 ore

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