Prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore assicura che il consumatore possa ottenere agevolmente e gratuitamente chiarimenti che gli consentano di valutare se il contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria.
Lo prevede il D.M. 3 febbraio 2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2011, n. 29) con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze intende promuovere “la trasparenza e l‘efficienza del mercato del credito ai consumatori, la diffusione di pratiche responsabili nella concessione del credito e ad assicurare un elevato grado di tutela dei consumatori”.
In particolare, la Banca d’Italia, attraverso disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni, disciplina modalita’ e portata dell’assistenza da fornire in modo da assicurare che i chiarimenti:
- rispondano alle domande formulate dal consumatore sulla documentazione precontrattuale fornitagli,
- le caratteristiche del prodotto offerto, e gli effetti che possono derivargli a seguito della conclusione del contratto;
- possano essere ottenuti dal consumatore oralmente o comunque attraverso tecniche di comunicazione a distanza che consentano un’interazione individuale;
- siano forniti da personale in possesso di un’adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, dei diritti dei consumatori e della disciplina adottata ai sensi della presente sezione.
La Banca d’Italia stabilisce le modalità di calcolo del TAEG in conformità dell’art. 121, comma 2, del TUB, dell’art. 19 e dell’allegato I della direttiva 2008/48/CE e precisa le modalità di divulgazione degli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito in conformità dell’art. 123 del TUB e dell’art. 4 della direttiva 2008/48/CE; agli annunci pubblicitari che non riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito si applica l’art. 7 della delibera del 4 marzo 2003.
Fonte: Altalex
Prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore assicura che il consumatore possa ottenere agevolmente e gratuitamente chiarimenti che gli consentano di valutare se il contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria.
Lo prevede il D.M. 3 febbraio 2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2011, n. 29) con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze intende promuovere “la trasparenza e l‘efficienza del mercato del credito ai consumatori, la diffusione di pratiche responsabili nella concessione del credito e ad assicurare un elevato grado di tutela dei consumatori”.
In particolare, la Banca d’Italia, attraverso disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni, disciplina modalita’ e portata dell’assistenza da fornire in modo da assicurare che i chiarimenti:
La Banca d’Italia stabilisce le modalità di calcolo del TAEG in conformità dell’art. 121, comma 2, del TUB, dell’art. 19 e dell’allegato I della direttiva 2008/48/CE e precisa le modalità di divulgazione degli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito in conformità dell’art. 123 del TUB e dell’art. 4 della direttiva 2008/48/CE; agli annunci pubblicitari che non riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito si applica l’art. 7 della delibera del 4 marzo 2003.
Fonte: Altalex